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INCENDIO DANNI

Incendio danni diretti

È la copertura che obbliga la Società a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

  • Incendio
  • Fulmine
  • Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
  • Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; è inoltre possibile estendere la copertura agli eventi speciali ed ai catastrofali.

Incendio danni indiretti

È la copertura che obbliga la Società ad indennizzare l'Assicurato delle perdite che possano derivargli da interruzione totale o parziale causata all'attività dichiarata da un sinistro che abbia colpito i beni assicurati nella sezione "Incendio danni diretti".